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D.M. 16/01/200110. I soggetti interessati hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie del fondo. In caso di esaurimento delle risorse si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. Art. 5. Durata dei programmi e spese ammissibili 1. I programmi hanno una durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 4 anni dalla presentazione della domanda, salvo casi particolari per i quali, in relazione alla particolare complessità e difficoltà tecnica, su richiesta dell'impresa, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre, per una sola volta, un incremento temporale non superiore a 12 mesi. 2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, sono concesse agevolazioni per i costi sostenuti successivamente alla data di presentazione della domanda e riguardanti: a) il personale dipendente del soggetto proponente o in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa limitatamente a ricercatori, tecnici ed altro personale ausiliario, adibito all'attività del programma; c) i servizi di consulenza e altri servizi utilizzati per l'attività del programma, inclusa l'acquisizione dei risultati di ricerca, di brevetti e di knowhow, di diritti di licenza; d) le spese generali imputabili all'attività del programma, da determinare anche forfetariamente in misura non superiore al 60 per cento del valore della voce di costo di cui alla lettera a); e) il costo dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi utilizzati per lo svolgimento del programma. 3. I costi già sostenuti, non oltre 12 mesi prima della data di presentazione della domanda, sono ammissibili purchè riferiti a studi di fattibilità, limitatamente alle voci di cui al comma 2, lettere a), c) e d), e nel limite massimo del 10 per cento del totale dei costi ammissibili. 4. Per le attività di cui all'art. 2, comma 3, sono ammissibili i costi riguardanti: a) la progettazione e gli studi di fattibilità nel limite massimo del 5 per cento delle spese complessivamente ammissibili; b) l'acquisizione delle aree e dei fabbricati da utilizzare esclusivamente per l'attività di sviluppo purchè nei 10 anni precedenti la domanda di agevolazione non siano stati oggetto di agevolazioni pubbliche; c) la realizzazione di opere edili ed infrastrutturali da utilizzare esclusivamente per l'attività di sviluppo; d) gli strumenti, le attrezzature, gli impianti speciali di nuovo acquisto, utilizzati esclusivamente per l'attività ad eccezione degli autoveicoli. 5. I costi relativi alle attività di cui al comma 4 già sostenuti, non oltre 12 mesi prima della data di presentazione della domanda, sono ammissibili purchè riferiti alla progettazione e agli studi di fattibilità. 6. La concessione delle agevolazioni relative ai centri di ricerca è condizionata alla destinazione dell'immobile e delle attrezzature alle attività di cui all'art. 2, comma 2. Qualora i beni realizzati siano alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla data di ultimazione degli investimenti il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone la revoca totale o parziale delle agevolazioni il cui importo è restituito con le modalità previste dall'art. 10, comma 4. 7. I risultati e le conoscenze derivate dal programma appartengono al soggetto proponente che, per i due anni successivi alla fine del programma, deve presentare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una relazione in merito all'impatto economico e occupazionale dei risultati del programma anche in relazione dell'eventuale cessione o industrializzazione dei medesimi. In caso di mancata comunicazione il soggetto è escluso, per gli anni successivi, dagli interventi di cui al presente decreto. Art. 6. Modalità di gestione 1. Gli interventi sono attuati secondo quanto previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, per la procedura valutativa. 2. Gli adempimenti tecnici ed amministrativi relativi alla concessione e all'erogazione delle agevolazioni sono affidati, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123, ad una o più società o enti, anche in forma consortile, ovvero ad una o più associazioni temporanee di imprese, che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato individua sulla base delle condizioni offerte e della disponibilità di una struttura tecnico-organizzativa adeguata alla prestazione del servizio, mediante gara ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. 3. Con contratto, di durata non superiore a 5 anni, stipulato tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il soggetto o i soggetti prescelti, di seguito denominati "gestore", sono regolamentati i reciproci rapporti e le modalità di corresponsione del compenso spettante al gestore, i cui oneri sono posti a carico delle risorse del fondo. 4. Per l'esame della validità tecnologica dei progetti il gestore è autorizzato ad utilizzare esperti esterni, ivi compresi quelli di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, sulla base di criteri e parametri fissati nel contratto di cui al comma 3. Art. 7. Presentazione della domanda 1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con circolare da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, individua la data di presentazione delle domande, definisce il modello delle domande di concessione e di erogazione dei benefici, i relativi allegati, le istruzioni per la redazione e valutazione del programma e dei relativi costi, nonchè eventuali adempimenti semplificati per i programmi proposti dalle piccole e medie imprese di costo non superiore a 3 miliardi di lire. 2. La domanda di ammissione ai benefici del fondo, redatta secondo il modello di cui al comma 1, deve essere presentata al gestore non oltre 12 mesi e non prima di 6 mesi dall'inizio del programma. 1. L'istruttoria dei programmi è effettuata dal gestore secondo l'ordine cronologico e sulla base della documentazione prodotta dal soggetto richiedente entro 90 giorni dalla ricezione della domanda formalmente completa che deve altresì evidenziare il piano di investimento ripartito fra costi da sostenere entro 6 mesi dalla presentazione della domanda e costi da sostenere alla medesima data di ciascun anno successivo di svolgimento del programma. 2. Ai fini di cui al comma 1, gli adempimenti istruttori, articolati in una valutazione economico-finanziaria del soggetto richiedente e del programma ed in una verifica della validità tecnologica del programma stesso, sono volti, tenuto conto delle dimensioni del soggetto proponente, ad accertare in particolare: a) la validità economico-finanziaria del programma, con specifico riferimento alla redditività, alle prospettive di mercato ed al piano finanziario per la copertura dei fabbisogni derivanti dalla realizzazione del programma e dalla normale gestione ed in particolare all'adeguatezza ed alla tempestiva immissione dei mezzi propri dell'impresa, in tempi coerenti con la realizzazione del programma, attraverso la simulazione dei bilanci e dei flussi finanziari; b) la validità degli obiettivi intermedi e finali del programma sotto il profilo tecnologico, con particolare riferimento allo sviluppo del settore in cui opera il soggetto richiedente; c) la ricaduta degli effetti del programma sul mercato di riferimento ovvero il rilevante miglioramento delle condizioni ambientali; d) l'interesse industriale all'esecuzione del programma in relazione all'impatto economico dei risultati perseguiti; e) per le sole grandi imprese, il carattere di addizionalità del programma rispetto alla ordinaria attività di ricerca e sviluppo dell'impresa; f) la capacità tecnico-scientifica ad assicurare la corretta esecuzione delle attività del programma tenuto conto anche delle pregresse attività del richiedente; g) il sostanziale apporto diretto del soggetto beneficiario nell'ideazione e nello svolgimento del programma. 3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro 60 giorni dalla conclusione delle istruttorie, verificatone l'esito e previo parere del comitato tecnico di cui all'art. 16, comma 2, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e all'art. 10, comma 3, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, di seguito denominato "Comitato tecnico", emana il decreto di concessione delle agevolazioni determinando l'entità, le modalità e le condizioni dell'intervento. Il Comitato tecnico, che si riunisce con cadenza almeno mensile, esprime il parere entro 30 giorni dalla data di comunicazione degli esiti istruttori. Decorso tale termine il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato procede comunque alla definizione del procedimento. 4. Con il decreto di cui al comma 3 sono altresì specificati gli impegni dell'impresa anche in ordine agli obiettivi, tempi e modalità di realizzazione del programma, gli adempimenti a carico dell'impresa, i preventivi di spesa, le eventuali partecipazioni di altre imprese anche estere al programma, le condizioni ed il piano delle erogazioni, determinato sulla base del piano degli investimenti di cui al comma 1 predisposto dall'impresa, nonchè la revoca o l'interruzione dei benefici e l'applicazione di penali in caso di inadempienza. 5. I soggetti beneficiari assumono, mediante sottoscrizione del decreto di concessione, gli obblighi derivanti dal decreto medesimo e dagli eventuali allegati tecnici e giuridici entro 30 giorni dalla data di emanazione del decreto stesso, pena la dichiarazione di decadenza dai benefici concessi. 6. In caso di non ammissibilità del programma alle agevolazioni del fondo in quanto concernente prevalentemente attività di ricerca industriale il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato trasferisce la domanda e la relativa documentazione al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica secondo modalità definite ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e fatta comunque salva la data di presentazione della domanda. Art. 9. Erogazioni delle agevolazioni 1. Le agevolazioni di cui all'art. 4 sono erogate dal gestore, a partire dalle date e nei limiti previsti dal piano delle erogazioni di cui all'art. 8, comma 4, sulla base delle richieste avanzate periodicamente dalle imprese. 2. Le erogazioni avvengono in non più di 4 soluzioni, più l'ultima a saldo, in relazione agli stati di avanzamento del programma individuati nel piano delle erogazioni di cui al comma 1. Ai fini dell'erogazione per stati di avanzamento l'impresa deve aver sostenuto costi non inferiori a quelli determinati nel suddetto piano di erogazione per ciascuno stato di avanzamento. 3. Fatto salvo quanto previsto al comma 7 le erogazioni sono disposte entro 60 giorni dalla presentazione dello stato di avanzamento e della relativa documentazione. Limitatamente ai programmi proposti dalle piccole e medie imprese la prima erogazione, per un importo commisurato alle spese già sostenute o previste per il primo ed eventualmente per il secondo stato di avanzamento nel limite massimo del 25 per cento del totale delle agevolazioni concesse, può essere disposta a titolo di anticipazione previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa. 5. L'ammontare complessivo delle erogazioni, effettuate nel periodo di attuazione del programma, non può superare il 90 per cento delle agevolazioni concesse. Il residuo 10 per cento, detratto dall'erogazione relativa all'ultimo stato di avanzamento e, ove necessario, da quella immediatamente precedente, viene erogato a saldo, una volta effettuati gli accertamenti previsti dall'art. 10, comma 1. 6. Ai fini dell'ultima erogazione a saldo, l'impresa trasmette al gestore, entro tre mesi dalla data di fine programma, un rapporto tecnico finale concernente il raggiungimento degli obiettivi e la documentazione relativa alla spesa complessiva sostenuta. 7. L'erogazione a saldo è disposta entro 6 mesi dalla data di trasmissione, da parte dell'impresa, della documentazione di cui al comma 6. |
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